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  STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LUDUS BERGOMENSIS"
   
  Art. 1 : Costituzione - L'associazione culturale e ricreativa Ludus Bergomensis, fondata in Bergamo il 18 aprile 1999, è costituita da soci che promuovono e praticano attività ludica e sociale nell'ambito del territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale, con netta prevalenza di queste due ultime realtà quali dimensione territoriale primaria dell'associazione medesima.

Art. 2 : Scopo - L'associazione, regolata per quanto non presente in questo Statuto e nel regolamento interno dalle norme del Codice Civile, è apolitica e non ha scopo di lucro; gli eventuali utili di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali.
Lo scopo principale è quello di:
a) praticare tra i soci attività ludica di carattere eterogeneo, permettendo ai soci medesimi di svolgerla in locali adeguati;
b) organizzare tornei, manifestazioni ed eventi che permettano sia a soci che a non aderenti all'associazione di esercitare tali attività;
c) riunire attorno a sé tutti coloro (enti, esercenti, privati cittadini) che abbiano interesse allo sviluppo di attività consimili alle finalità dell'associazione.

Art. 3 : Sede - La sede dell'associazione è sita presso il domicilio del presidente di turno.
L'attività è svolta nei locali mano a mano disponibili, indicati o meno nel regolamento.

Art. 4 : Soci - Coloro che intendono iscriversi all'associazione devono presentare domanda ad un membro del Consiglio direttivo. L'accoglimento o meno della domanda di ammissione è subordinato alla decisione insindacabile del Consiglio direttivo in carica. In caso di provvedimento di diniego, deve sussistere giusta causa.
Esiste solo una categoria di soci: i soci ordinari. Non possono essere create altre categorie di soci se non previa modifica dello Statuto.
I soci hanno diritto a:
a) frequentare i locali appositamente adibiti dall'associazione, nel rispetto del regolamento interno;
b) partecipare all'Assemblea generale annuale per la relazione e all'elezione degli Organi sociali dell'associazione, previo vincolo per l'anno successivo;
c) partecipare alle Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, indette per qualsiasi motivo;
d) fruire di eventuali particolari agevolazioni in occasione di attività organizzate dall'associazione.
I soci hanno il dovere di:
a) accettare ed osservare lo Statuto ed il regolamento interno, nonché le deliberazioni e le disposizioni, anche di carattere amministrativo, emanate dal Consiglio direttivo;
b) far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire alla realizzazione del programma.

Art. 5 : Cessazione dell'affiliazione - I soci cessano di appartenere all'associazione:
a) per dimissione;
b) per mancato rinnovo della tessera sociale;
c) per radiazione a seguito di provvedimento disciplinare, deliberato dal Consiglio direttivo. Detto provvedimento deve essere motivato da giusta causa e deve essere ratificato dall'Assemblea generale straordinaria.

Art. 6 : Assemblee. Classificazione - Le Assemblee si suddividono in:
a) Assemblea generale ordinaria;
b) Assemblea generale straordinaria.

Art. 7 : Assemblea generale ordinaria - L'assemblea generale ordinaria è l'organo rappresentativo e normativo dell'associazione. Essa si riunisce di regola una volta l'anno in data da stabilirsi con regolamento interno.

Art. 8 : Assemblea generale straordinaria - L'assemblea generale straordinaria si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere portata a conoscenza dei soci mediante affissione dell'ordine del giorno presso i locali della ludoteca entro 15 giorni dalla data di convocazione.

Art. 9 : Assemblea generale ordinaria; competenze - Compete all'Assemblea generale ordinaria:
a) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo;
b) l'approvazione del conto consuntivo sociale;
c) l'elezione annuale del Presidente e del Consiglio direttivo, il quale è composto da: Presidente medesimo eletto tra i candidati alla presidenza e tre Consiglieri eletti tra i candidati alle cariche sociali;
d) l'elezione del Responsabile economico, a carattere annuale;
e) deliberare su proposte ed argomenti di carattere generale, presentati dai soci, ritenuti opportuni per il buon andamento e lo sviluppo dell'associazione;
f) valutare i risultati di ciascuna attività ed approvare il consuntivo di spesa.
Il Presidente proporrà a sua volta tra i Consiglieri eletti il Vicepresidente, il Responsabile organizzativo interno ed il Responsabile organizzativo esterno.

Art. 10 : Assemblea generale straordinaria; competenze - Compete all'Assemblea generale straordinaria:
a) deliberare su problemi urgenti;
b) deliberare su eventuali modifiche allo Statuto, purchè iscritte all'o.d.g.;
c) lo scioglimento, la fusione, il cambiamento di sede dell'associazione, purchè iscritte all'o.d.g.;
d) la ratifica della radiazione di un socio disposta dal Consiglio direttivo, purchè iscritta e motivata nell'o.d.g.

Art. 11 : Assemblea generale ordinaria e straordinaria; validità - Sono regolarmente costituite le Assemblee qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, a mezz'ora di distanza dalla prima, è sufficiente qualsiasi numero di soci presenti.
Le proposte di scioglimento o di fusione dell'associazione devono essere deliberate in Assemblee con presenza della maggioranza dei soci iscritti.

Art. 12 : Assemblee generali; composizione e rappresentanza - Alle Assemblee generali partecipano:
a) i membri degli Organi sociali;
b) i soci.
Hanno diritto di voto soltanto i soci che abbiano adempiuto qualsiasi obbligo verso l'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto deliberativo. Ciascun socio può rappresentare fino a due altri soci oltre sé stesso, beninteso se munito di regolare delega da esibirsi a chi presiede l'assemblea prima dell'inizio di essa.

Art. 13 : Elenco degli Organi sociali - L'organismo dell'associazione si compone dei seguenti organi:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Responsabile economico.

Art. 14 : Presidente - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale ordinaria. Esso rappresenta legalmente l'associazione; convoca, redige l'o.d.g. e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo.
Vigila e controlla gli Organi dell'associazione. Propone la nomina del Vicepresidente, del Responsabile organizzativo interno e del Responsabile organizzativo esterno.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.

Art. 15 : Consiglio direttivo - Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Responsabile organizzativo interno e dal Responsabile organizzativo esterno.
Esso è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'associazione. Compete ad esso tutto ciò che non sia di competenza delle Assemblee, del Presidente e del Responsabile economico. Esso in particolare redige il regolamento dell'associazione.
Il Consiglio direttivo si aduna in via ordinaria almeno una volta al mese, ed in via straordinaria ogniqualvolta ve ne sia necessità. Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Alle sedute possono assistere anche i soci nella veste di uditori.
Esso decade:
a) alla scadenza del mandato annuale, rimanendo provvisoriamente in carica fino all'Assemblea generale successiva;
b) per revoca del mandato o per voto di sfiducia da parte dell'Assemblea generale straordinaria;
c) per dimissioni di due o più membri.

Art. 16 : Responsabile economico - Il Responsabile economico è eletto annualmente dall'Assemblea generale ordinaria. Esso gestisce, vigila e controlla il patrimonio dell'associazione. Redige annualmente il conto consuntivo sociale e l'inventario dei beni dell'associazione.
Esso esprime parere obbligatorio ma non vincolante circa qualsiasi decisione, proveniente dalle Assemblee, dal Presidente o dal Consiglio direttivo, che comporti una qualsiasi modifica del patrimonio sociale.
Esso ha diritto a partecipare come uditore con diritto di intervento alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17 : Vacanza negli Organi sociali - In caso di vacanza del Presidente, il Consiglio direttivo lo sostituisce, elevando a tale carica, fino allo scadere del mandato, il Vicepresidente.
In caso di vacanza di un componente con diritto di voto, il Consiglio direttivo può continuare a svolgere le proprie funzioni fino alla successiva Assemblea, ove i consiglieri dimissionari devono essere sostituiti.
In caso di vacanza del Consigliere economico, il Consiglio direttivo provvede immediatamente a nuova nomina.
Nel caso in cui il Consiglio direttivo dovesse manifestare difficoltà di funzionamento, il Presidente dispone l'immediata convocazione dell'Assemblea generale straordinaria.

Art. 18 : Eleggibilità alle cariche sociali - Sono eleggibili alle cariche dell'associazione coloro che si trovano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non siano stati colpiti da precedenti penali per reati infamanti;
b) abbiano adempiuto a qualsiasi obbligo verso l'associazione.
E' possibile la rielezione per l'esercizio successivo, anche per la medesima carica.
E' incompatibile da parte di una stessa persona l'assunzione di due o più cariche in Organi sociali; qualora si verificasse tale caso, l'interessato dovrà optare per una delle cariche cui è stato eletto; in ogni caso dovrà prendere possesso della nuova carica soltanto dopo aver rinunciato a quella precedentemente posseduta.

Art. 19 : Entrate associative - I proventi con i quali l'associazione provvede alle proprie attività sono:
a) le quote dei soci;
b) i contributi di Enti pubblici o privati;
c) i proventi di iniziative permanenti od occasionali.

Art. 20 : Scioglimento dell'associazione - Lo scioglimento volontario dell'associazione può essere deliberato soltanto alle seguenti condizioni:
a) che la proposta di scioglimento sia iscritta all'o.d.g. dell'Assemblea generale straordinaria;
b) che all'Assemblea all'uopo convocata siano presenti almeno i due terzi dei soci iscritti;
c) che la proposta di scioglimento ottenga la maggioranza di almeno tre quarti dei voti validi presenti all'Assemblea.
Approvato lo scioglimento l'Assemblea stessa determinerà le forme di liquidazione di tutti i beni patrimoniali e finanziari, devolvendoli necessariamente a favore di Enti a finalità culturale e ricreativa.

   
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