Art. 1 : Costituzione - L'associazione culturale e
ricreativa Ludus Bergomensis, fondata in Bergamo il 18 aprile 1999,
è costituita da soci che promuovono e praticano attività
ludica e sociale nell'ambito del territorio nazionale, regionale,
provinciale e comunale, con netta prevalenza di queste due ultime
realtà quali dimensione territoriale primaria dell'associazione
medesima.
Art. 2 : Scopo - L'associazione, regolata per quanto non presente
in questo Statuto e nel regolamento interno dalle norme del Codice
Civile, è apolitica e non ha scopo di lucro; gli eventuali
utili di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali.
Lo scopo principale è quello di:
a) praticare tra i soci attività ludica di carattere eterogeneo,
permettendo ai soci medesimi di svolgerla in locali adeguati;
b) organizzare tornei, manifestazioni ed eventi che permettano sia
a soci che a non aderenti all'associazione di esercitare tali attività;
c) riunire attorno a sé tutti coloro (enti, esercenti, privati
cittadini) che abbiano interesse allo sviluppo di attività
consimili alle finalità dell'associazione.
Art. 3 : Sede - La sede dell'associazione è sita presso
il domicilio del presidente di turno.
L'attività è svolta nei locali mano a mano disponibili,
indicati o meno nel regolamento.
Art. 4 : Soci - Coloro che intendono iscriversi all'associazione
devono presentare domanda ad un membro del Consiglio direttivo.
L'accoglimento o meno della domanda di ammissione è subordinato
alla decisione insindacabile del Consiglio direttivo in carica.
In caso di provvedimento di diniego, deve sussistere giusta causa.
Esiste solo una categoria di soci: i soci ordinari. Non possono
essere create altre categorie di soci se non previa modifica dello
Statuto.
I soci hanno diritto a:
a) frequentare i locali appositamente adibiti dall'associazione,
nel rispetto del regolamento interno;
b) partecipare all'Assemblea generale annuale per la relazione e
all'elezione degli Organi sociali dell'associazione, previo vincolo
per l'anno successivo;
c) partecipare alle Assemblee generali, ordinarie e straordinarie,
indette per qualsiasi motivo;
d) fruire di eventuali particolari agevolazioni in occasione di
attività organizzate dall'associazione.
I soci hanno il dovere di:
a) accettare ed osservare lo Statuto ed il regolamento interno,
nonché le deliberazioni e le disposizioni, anche di carattere
amministrativo, emanate dal Consiglio direttivo;
b) far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire
alla realizzazione del programma.
Art. 5 : Cessazione dell'affiliazione - I soci cessano di appartenere
all'associazione:
a) per dimissione;
b) per mancato rinnovo della tessera sociale;
c) per radiazione a seguito di provvedimento disciplinare, deliberato
dal Consiglio direttivo. Detto provvedimento deve essere motivato
da giusta causa e deve essere ratificato dall'Assemblea generale
straordinaria.
Art. 6 : Assemblee. Classificazione - Le Assemblee si suddividono
in:
a) Assemblea generale ordinaria;
b) Assemblea generale straordinaria.
Art. 7 : Assemblea generale ordinaria - L'assemblea generale ordinaria
è l'organo rappresentativo e normativo dell'associazione.
Essa si riunisce di regola una volta l'anno in data da stabilirsi
con regolamento interno.
Art. 8 : Assemblea generale straordinaria - L'assemblea generale
straordinaria si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo o
di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve
essere portata a conoscenza dei soci mediante affissione dell'ordine
del giorno presso i locali della ludoteca entro 15 giorni dalla
data di convocazione.
Art. 9 : Assemblea generale ordinaria; competenze - Compete all'Assemblea
generale ordinaria:
a) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo;
b) l'approvazione del conto consuntivo sociale;
c) l'elezione annuale del Presidente e del Consiglio direttivo,
il quale è composto da: Presidente medesimo eletto tra i
candidati alla presidenza e tre Consiglieri eletti tra i candidati
alle cariche sociali;
d) l'elezione del Responsabile economico, a carattere annuale;
e) deliberare su proposte ed argomenti di carattere generale, presentati
dai soci, ritenuti opportuni per il buon andamento e lo sviluppo
dell'associazione;
f) valutare i risultati di ciascuna attività ed approvare
il consuntivo di spesa.
Il Presidente proporrà a sua volta tra i Consiglieri eletti
il Vicepresidente, il Responsabile organizzativo interno ed il Responsabile
organizzativo esterno.
Art. 10 : Assemblea generale straordinaria; competenze - Compete
all'Assemblea generale straordinaria:
a) deliberare su problemi urgenti;
b) deliberare su eventuali modifiche allo Statuto, purchè
iscritte all'o.d.g.;
c) lo scioglimento, la fusione, il cambiamento di sede dell'associazione,
purchè iscritte all'o.d.g.;
d) la ratifica della radiazione di un socio disposta dal Consiglio
direttivo, purchè iscritta e motivata nell'o.d.g.
Art. 11 : Assemblea generale ordinaria e straordinaria; validità
- Sono regolarmente costituite le Assemblee qualora in prima convocazione
siano presenti almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, a mezz'ora di distanza dalla prima, è
sufficiente qualsiasi numero di soci presenti.
Le proposte di scioglimento o di fusione dell'associazione devono
essere deliberate in Assemblee con presenza della maggioranza dei
soci iscritti.
Art. 12 : Assemblee generali; composizione e rappresentanza - Alle
Assemblee generali partecipano:
a) i membri degli Organi sociali;
b) i soci.
Hanno diritto di voto soltanto i soci che abbiano adempiuto qualsiasi
obbligo verso l'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto deliberativo. Ciascun socio può
rappresentare fino a due altri soci oltre sé stesso, beninteso
se munito di regolare delega da esibirsi a chi presiede l'assemblea
prima dell'inizio di essa.
Art. 13 : Elenco degli Organi sociali - L'organismo dell'associazione
si compone dei seguenti organi:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Responsabile economico.
Art. 14 : Presidente - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea
generale ordinaria. Esso rappresenta legalmente l'associazione;
convoca, redige l'o.d.g. e presiede le riunioni delle Assemblee
e del Consiglio direttivo.
Vigila e controlla gli Organi dell'associazione. Propone la nomina
del Vicepresidente, del Responsabile organizzativo interno e del
Responsabile organizzativo esterno.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito
in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.
Art. 15 : Consiglio direttivo - Il Consiglio direttivo è
composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Responsabile organizzativo
interno e dal Responsabile organizzativo esterno.
Esso è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'associazione.
Compete ad esso tutto ciò che non sia di competenza delle
Assemblee, del Presidente e del Responsabile economico. Esso in
particolare redige il regolamento dell'associazione.
Il Consiglio direttivo si aduna in via ordinaria almeno una volta
al mese, ed in via straordinaria ogniqualvolta ve ne sia necessità.
Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
Alle sedute possono assistere anche i soci nella veste di uditori.
Esso decade:
a) alla scadenza del mandato annuale, rimanendo provvisoriamente
in carica fino all'Assemblea generale successiva;
b) per revoca del mandato o per voto di sfiducia da parte dell'Assemblea
generale straordinaria;
c) per dimissioni di due o più membri.
Art. 16 : Responsabile economico - Il Responsabile economico è
eletto annualmente dall'Assemblea generale ordinaria. Esso gestisce,
vigila e controlla il patrimonio dell'associazione. Redige annualmente
il conto consuntivo sociale e l'inventario dei beni dell'associazione.
Esso esprime parere obbligatorio ma non vincolante circa qualsiasi
decisione, proveniente dalle Assemblee, dal Presidente o dal Consiglio
direttivo, che comporti una qualsiasi modifica del patrimonio sociale.
Esso ha diritto a partecipare come uditore con diritto di intervento
alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 17 : Vacanza negli Organi sociali - In caso di vacanza del
Presidente, il Consiglio direttivo lo sostituisce, elevando a tale
carica, fino allo scadere del mandato, il Vicepresidente.
In caso di vacanza di un componente con diritto di voto, il Consiglio
direttivo può continuare a svolgere le proprie funzioni fino
alla successiva Assemblea, ove i consiglieri dimissionari devono
essere sostituiti.
In caso di vacanza del Consigliere economico, il Consiglio direttivo
provvede immediatamente a nuova nomina.
Nel caso in cui il Consiglio direttivo dovesse manifestare difficoltà
di funzionamento, il Presidente dispone l'immediata convocazione
dell'Assemblea generale straordinaria.
Art. 18 : Eleggibilità alle cariche sociali - Sono eleggibili
alle cariche dell'associazione coloro che si trovano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) non siano stati colpiti da precedenti penali per reati infamanti;
b) abbiano adempiuto a qualsiasi obbligo verso l'associazione.
E' possibile la rielezione per l'esercizio successivo, anche per
la medesima carica.
E' incompatibile da parte di una stessa persona l'assunzione di
due o più cariche in Organi sociali; qualora si verificasse
tale caso, l'interessato dovrà optare per una delle cariche
cui è stato eletto; in ogni caso dovrà prendere possesso
della nuova carica soltanto dopo aver rinunciato a quella precedentemente
posseduta.
Art. 19 : Entrate associative - I proventi con i quali l'associazione
provvede alle proprie attività sono:
a) le quote dei soci;
b) i contributi di Enti pubblici o privati;
c) i proventi di iniziative permanenti od occasionali.
Art. 20 : Scioglimento dell'associazione - Lo scioglimento volontario
dell'associazione può essere deliberato soltanto alle seguenti
condizioni:
a) che la proposta di scioglimento sia iscritta all'o.d.g. dell'Assemblea
generale straordinaria;
b) che all'Assemblea all'uopo convocata siano presenti almeno i
due terzi dei soci iscritti;
c) che la proposta di scioglimento ottenga la maggioranza di almeno
tre quarti dei voti validi presenti all'Assemblea.
Approvato lo scioglimento l'Assemblea stessa determinerà
le forme di liquidazione di tutti i beni patrimoniali e finanziari,
devolvendoli necessariamente a favore di Enti a finalità
culturale e ricreativa.
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